ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Data dell'evento 15/07/2026
Orario di inizio 00:00

Per l’a.s. 2026/27 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dal 10 luglio ore 15 al 23 luglio 2026.

Motivi per cui si può chiedere l'assegnazione provvisoria:

  • ricongiungimento ai propri genitori;
  • ricongiungimento ai figli o ai soggetti affidatari;
  • ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016)
  • ricongiungimento a conviventi stabili, inclusi parenti e affini, purché risulti una stabile convivenza anagrafica
  • assistenza a parenti con disabilità (ai sensi della Legge 104/92), anche se non conviventi;
  • gravi esigenze di salute del lavoratore richiedente.

Deroghe per chi ha il vincolo:

  • genitori di figli minori di 14 anni (il requisito è soddisfatto anche se il figlio compie 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda);
  • personale beneficiario dell’art. 21 (docente con disabilità, anche non grave, e un grado di invalidità di almeno il 67%);
  • personale con disabilità grave personale ai sensi dell’art. 33, comma 6 della legge 104/92;
  •  personale che assiste un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, comma 3 della legge 104/92 (coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità);
  • c) personale che fruisce del congedo straordinario biennale per assistenza a familiare con disabilità (art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001);
  • d) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile ai sensi della legge n. 118/1971;
  • e) figli che chiedono il ricongiungimento al genitore di età superiore a 65 anni (il requisito è soddisfatto anche se il genitore compie 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda)